5.
                Dal 1457 al 1634
              Il Castello di Basaluzzo viene venduto ai Visconti 
              
              Giunti in questo storico periodo abbiamo da osservare che gli Alessandrini 
              per bisogni finanziari presero la decisione di vendere il Castello 
              di Basaluzzo che l'avevano acquistato nel 1249 dall'Abbazia di S. 
              Salvatore di Pavia. L'atto di vendita a Pietro Francesco Visconti 
              porta la data delli 16 Gennaio 1467. Con questo atto il Visconti 
              diviene padrone non solo del Castello ma pur anche di tutti i diritti 
              feudali. Questa famiglia rimase padrona sino al 1497 come inappresso 
              vedremo. 
            I Basaluzzesi godono l'esenzione di pedaggio sul territorio 
              di Bosco
            Nell'anno 1494 quei di Bosco pubblicano gli ultimi capitoli dei 
              loro Statuti in cui si legge l'esenzione fatta a favore dei Basaluzzesi 
              la quale dispensava Essi e le loro derrate e mercanzie dalla tassa 
              di Pedaggio. Conviene osservare che non era questa una semplice 
              tassa per il passaggio, ma una specie di Dogana per la quale conveniva 
              di pagare un diritto per ogni oggetto o mercanzia che si importava 
              sul territorio Boschese. Questo esercizio si dava all'Asta pubblica 
              come le altre privative del Comune ed in forza di questi Statuti 
              erano esenti da pagamento di questo Balzello i nativi di Basaluzzo 
              e Fresonara ( ). 
             Il Castello e Basaluzzo viene occupato da Giuliano dalla 
              Rovere
            Nell'anno 1497 alle due di Gennaio, il Cardinale Giuliano della 
              Rovere che poi fu Papa Giulio II, e Giov. Giacomo Trivulzi vennero 
              con gagliardo esercito dalla Francia per conquistare Novi ed il 
              suo Distretto, la Lombardia e primieramente occuparono Novi ed il 
              suo Castello, col paese di Basaluzzo. Con questo fatto d'armi il 
              Cardinale Della Rovere rimase padrone di quest'ultimo luogo e se 
              lo tenne per molto tempo quale sul feudo dal quale erano cessati 
              i Visconti. I Della Rovere possedettero questo Castello Cum Omnibus 
              pertinentis dal 1497 sino all'anno 1634. 
             Chi fosse l'illustre famiglia dei Della Rovere
            Da una bolla di Papa Innocenzo VIII del 1484 si rileva che il Marchese 
              Guglielmo di Monferrato investì nel 1481, dei feudi di Bistagno 
              e Monastero, Giovanni Della Rovere milite Genovese (di Albissola) 
              nipote di Papa Sisto IV, il quale era fratello di Raffaele. Questo 
              Papa approvò a vantaggio del nipote Giovanni tale investitura 
              e cessione e la convalidò, tolto ogni, e qualsiasi difetto, 
              ed ostacolo, anche di pretesa, che potesse avere su detti luoghi 
              qualunque chiesa, e Monastero (45bis) . Il papa Innocenzo VIII fece 
              la stessa conferma a favore di Bartolomeo e Bernardino della Rovere 
              eredi del primo investito, e vietò al Vescovo Acquese, Tomaso 
              De Regibus, e suoi successori di turbare in qualsivoglia modo nel 
              possesso di detti luoghi, i Signori Della Rovere sotto pena della 
              scomunica. Conviene poi annotare, che Giuliano Cardinale della Rovere 
              si impossessò del feudo di Basaluzzo con l'armi e che ottenne 
              anche di questo terzo feudo la investitura dai Marchesi di Monferrato 
              a favore dei suoi successori Signori Della Rovere e venne rinnovata 
              questa investitura nel 1520, 1531 e 11539 e poscia dal Duca di Mantova 
              nel 1651. Giuliano Della Rovere nacque nell'anno 1453 venne eletto 
              Papa col nome di Giulio II nel 1503. Morì nel 1513 e sedette 
              sulla cattedra do S. Pietro anni 9 mesi 3 e giorni 21. Ebbe a fratelli 
              Gian Francesco Vescovo di Ferrara e Patriarca di Antiochia e Giovanni 
              prefetto di Roma e duca di Sora. 
             Giudizi che danno di lui gli imparziali storici
            Giulio II, pien di spiriti guerreschi, destro nella politica, sicuro 
              nei provvedimenti, fomentò cotesto farnetico di guerra e 
              d'intrighi; e poiché dal sublime ufficio che nel medio evo 
              sosteneva, il papato erasi immiseritone negli uffizi d'un principato 
              terreno, Giulio volle almeno sollevarlo, e con debole paese per 
              dieci anni dominò i forti, e maneggiò le cose d'Europa. 
              Annoiato di queste soldatesche e brutali che a loro porta disponevano 
              dell'Italia, e innanzi a cui Alessandro VI aveva tremato, prese 
              il nobile concetto di liberare l'Italia dai Barbari, se non che 
              lo guastava con interessi secondari, pei quali chiamava egli stesso 
              quegli stranieri che proponevasi di annidare ( ). 
             Lega di Cambrai
            Lega di Cambrai Nell'anno 1508 venne pubblicata in Basaluzzo ed 
              in tutti i paesi con Alessandria collegati la lega che si era stabilita 
              tra il Papa Giulio II con Ferdinando Re di Spagna e la Repubblica 
              di Venezia. Ma di poi la Serenissima troppo volendosi di questa 
              posizione prevalersi, il Papa dovette fare un'altra alleanza che 
              si chiamò la Lega di Cambrai della quale fecero parte Francia, 
              Germania, Spagna, i Gonzaga, gli Estensi ed altri stati di minor 
              considerazione. Auspice il Papa Giulio II - Feudatario di Basaluzzo. 
              Il governo di Venezia alla vista di tanto apparato di forze prudentemente 
              viene a miti consigli e trattò di affari in via diplomatica 
              e cedette sin dove la sua dignità lo acconsentiva. 
             Istituzione della Compagnia del Rosario in Basaluzzo
            Un bel documento, troviamo in questo torno di tempo, e degno della 
              storia Basaluzzese, ed è quella lapide in marmo, che tuttodì 
              sussiste infissa nel muro interno del Sancte Sanctorum della Chiesa 
              Parrocchiale cornu epistile dell'altare della Madonna. Con questo 
              marmoreo monumento gli avi nostri ci vollero lasciare ricordanza 
              imperitura di loro pietà, rammemorandoci ad un tempo la fondazione 
              della Compagnia del rosaio. La poniamo in queste storiche memorie 
              volgarizzata nell'idioma italiano e così riuscirà 
              all'intelligenza di tutti: A Dio Ottimo Massimo Ad accrescere la 
              devozione alla Madre di Dio. Impetrato il diploma dal Rev. Padre 
              Cloche generale dell'ordine dei Predicatori, avuto l'assenso del'Ordinario 
              e del Convento viciniore (di Bosco) coll'intervento di un religioso 
              dello stesso ordine, osservate le Ponticie Costituzioni e tuttte 
              quelle contenute nelle lettere di concessione, fu eretta e costituita 
              solennemente la Compagnia dal SS. Rosario, per pubblico istrumento 
              rogato dal Sig. Notaio Filippo Massimo Torniello. Anno 1696 il 15 
              Agosto A ricordo di perenne memoria si erige questo monumento 
            [Nota. Ho creduto di collocar quì, l'accenno storico della 
              fodazione della Compagnia del Rosario per la ragione che la successiva 
              narrazione dell'Istituzione Zuccotti per riuscire più evidente 
              e chiara bisognava seguirla sino alla fine del suo sviluppo come 
              annoteremo in fine di questo Capo. Chiedo perciò venia al 
              Cortese lettore per questa improprietà cronologica. P.V.]
             Istituzione delle scuole maschili
            Nel 1616, con testamento del 31 Ottobre a rogito del Not. Rolando 
              Ricci, il signor Orazio Zuccotti del fu Pietro Francesco, del luogo 
              di Basaluzzo, Circondario di Novi Ligure e diocesi di Tortona, dopo 
              di avere istituito erede universale il figlio Gerolamo, ed i costui 
              discendenti maschi in infinito ordinò che in mancanza dei 
              medesimi, colla realizzazione dei mobili e coi frutti della sua 
              eredità di dovesse erigere e costruire una Chiesa dedicata 
              a Maria Vergine, di giuspatronato attivo e passivo della famiglia 
              femminile di detto signor Gerolamo fino al secondo grado, e che 
              quindi questo patronato passasse nella famiglia dei Cappelloni, 
              e mancando essa, in quella dei Zuccotti e dei Campi. Ordinò 
              similmente che alla Chiesa a costruirsi dovessero inservire due 
              preti delle famiglie sopra accennate i quali sarebbero tenuti a 
              celebrare nella stessa Chiesa quattro messe ebdomadarie per ciascuno, 
              a tenere a scuola ed insegnare la grammatica e la logica a tutti 
              gli scuolari del luogo di Basaluzzo senza mercede e pel solo amor 
              di Dio. "Disere volentes gratis". E, se fra i preti delle 
              famiglie superiormente nominate, non ve ne fosse alcuno capace di 
              insegnar logica in questo capo questi si dedicasse allo insegnamento 
              della grammatica e venisse nominato un altro, la cui sufficienza 
              all'insegnamento della logica fosse riconosciuta, e come, tale annoverato. 
              Soggiunge poi che, ove i preti, i quali sarebbero stati nominati 
              per questi insegnamenti fossero stato negligenti e ricusassero di 
              adempiere alle loro ordinazioni, dovessero nominarsi altri che li 
              adempiessero, e che il diritto di nominare questi preti spettasse 
              ai tutori e curatori degli istituti, se ve ne fossero diversamente, 
              a quattro della famiglia dei Zuccotti che non fossero fratelli o 
              cugini in primo grado, e dovessero giurare in presenza di Notaio 
              o del Parroco del luogo di nominare i più abili ed esemplari 
              e per l'adempimento delle sue ordinazioni. Ciò che ne fosse 
              della istituzione Zuccotti nel secolo decimosettimo, non ci è 
              noto; ma quello che è certo si è che da tempo, il 
              quale eccede la memoria degli Uomini anche i più vecchi, 
              gli investiti di detta pia istituzione, anziché insegnare 
              in Basaluzzo la grammatica e la logica, si ridussero sempre a tenere 
              nel Comune le scuole delle due prime classi elementari. Consta parimenti 
              che allo spuntare del presente secolo, e di cui noi vediamo il tramonto, 
              pubblicarsi in Piemonte, sotto il regime francese, la legge otto 
              germile IX anno, della Repubblica, i conpatroni procedettero allo 
              affrancamento della Istituzione medesima; per il che con istrumento 
              del 20 Febbraio 1803 nominavano dei procuratori appositi, autorizzati 
              a vendere stabili di spettanza del lascito, e pagare il triplo tasso, 
              ed effettivamente parte degli stabili del lascito stesso venne ad 
              essi venduta. Tuttavia, in seguito alla pubblicazione dell'editto 
              di Restaurazione 21 maggio 1814, vennero costantemente dagli aventi 
              diritto, nominati gli investiti; i quali attesero sempre all'adempimento 
              dei pesi della fondazione, almeno per la parte riguardante l'esercizio 
              della scuola. "Così prescrivevasi dal Comune su di questa 
              scuola, l'Intendente della Provincia, e la Comunità di Basaluzzo 
              avevano una ingerenza diretta, come appare da un Ordinato consigliare 
              della Comunità stessa in data 23 marzo 1834, e da altro supplementare 
              5 maggio successivo, e dietro eccitamenti del'Intendente provinciale 
              di Novi Ligure, la ridetta Comunità procedette in quel tempo 
              ad accordi coll'investito della fondazione appunto per regolare 
              l'esercizio di detta scuola. Così prescrivevasi dal Comune 
              che dei due maestri, l'uno insegnante allora, come per l'addietro 
              aveva insegnato il leggere e scrivere e la dottrina cristiana, dal'A-B-C-D 
              sino a sesta esclusivamente dovesse seguitare ad insegnare tali 
              classi e l'altro da detti classi fino alla quarta inclusivamente"( 
              ). Nel 1850 erano investiti del lascito i maestri Don Giacomo Zuccotti 
              e Don Carlo Agostino Zuccotti, e con essi, come appare da Convegno 
              e Verbale del Consiglio comunale 14 e 25 Novembre 1850 il Municipio 
              stipulò una specie di convenzione, per regolare la manutenzione 
              del fabbricato del lascito per le scuole, e la provvista degli oggetti 
              di corredo delle scuole stesse48. Ma i detti due maestri investiti 
              del lascito, e sopra tutto Don Giacomo Zuccotti divevano essere 
              negligenti nel soddisfare al compito loro, perocché nel 1851 
              pressoché la totalità degli aventi diritto alla nomina 
              dei maestri di scuola godenti il lascito del fu Orazio Zuccotti, 
              porgeva una rappresentanza all'Amministrazione Comunale e, con questa 
              lagnandosi essi della negligenza ed inesattezza con cui si adempiva 
              agli annessi allo stesso lascito, veniva il Comune invitato a promuovere 
              quelle istanze e quegli incombenti che si sarebbero creduti necessari, 
              perché fossero nel paese stabilite e bene amministrate quelle 
              scuole, conformemente a quanto disponevano le leggi riguardanti 
              la pubblica Istruzione. 
             Lite iniziata dal Comune cogli investiti maestri
            Ed è per dare evasione a questi reclami che il Municipio 
              di Basaluzzo, dopo aver tentato inutilmente varie pratiche in via 
              stragiudiziale, si trovò costretto di ricorrere a Tribunali 
              ordinari. È in sul principio del 1855 che la lite venne iniziata 
              dal Comune contro zio e nipoti, Sacerdoti Don Angelo Zuccotti fu 
              Gian Giacomo e Don Giacomo Zuccotti fu Giuseppe e Giovanni Battista 
              Zuccotti fu Giuseppe coll'intervento di tutti i membri delle famiglie 
              Zuccotti, in numero grandissimo, aventi il diritto di nomina della 
              pia istituzione, fra i quali figurava il convenuto ed appellato 
              Francesco fu Bernardo Zuccotti. L'altro fra gli investiti, il Sacerdote 
              Don Carlo Agostino Zuccotti si acquetò a compiere il dovere 
              suo, e perciò non figura in causa. Ciò che reclamava 
              in quella causa dal Comune iniziata contro gli investiti della fondazione, 
              era che fossero questi obbligati ad attendere rigorosamente, secondo 
              gli ordinamenti scolastici, all'insegnamento della prima e seconda 
              elementare, come erasi costantemente per lo addietro praticato, 
              mentre gli investiti si rifiutarono, affermando che, secondo il 
              testamento dell'Orazio Zuccotti i nominati al godimento dei beni 
              del lascito dovevano insegnare la grammatica e la logica a quelli 
              fra gli abitanti di Basaluzzo i quali volessero apprenderla, e questo 
              insegnamento non potesse aver luogo, per non esistervi nel Comune 
              un ordinamento di scuola secondaria. La tesi del Comune era patrocinata 
              allora anche da tutti i compatroni presenti in causa, i quali facevano 
              voti perché potessero trovare accoglimento le sue domande. 
            
             Transazione tra il Municipio ed il maestro D. Giacomo Zuccotti
            La lite finì con un atto di transazione del 4 Gennaio 1862 
              rogato Ferrari Giuseppe Not. Basaluzzese, tra il Municipio e il 
              Don Giacomo Zuccotti, colla quale questi il quale fin dal 1854 era 
              stato dall'autorità scolastica competente dispensato dall'esercizio 
              a cui era nominato dagli aventi il iuspatronato del lascito Zuccotti 
              per la classe di seconda elementare, sfruttando i beni, si obbligò 
              di rifondere e rimborsare al Comune la somma di lire 2600 per gli 
              stipendi pagati al maestro di scuola negli anni decorsi, obbligandosi 
              inoltre lo stesso Don Giacomo Zuccotti di munirsi dell'opportuno 
              titolo di approvazione, onde essere autorizzato a riprendere l'esercizio 
              della scuola, ed in caso diverso di stipendiare un maestro debitamente 
              approvato ed ancora che nel caso lo stesso Don Giacomo Zuccotti 
              non disimpegnasse egli stesso la scuola con regolare patente, giusta 
              quanto è prescritto dall'articolo 328 della legge 13 Novembre 
              1859, n. 3725, fosse nella competenza del Municipio di scegliere 
              esso il maestro, al quale il signor Don Zuccotti era obbligato di 
              pagare lo stipendio, purché non oltrepassasse quello di allora, 
              di lire 600. E dopo tutto dichiara ancora il Don Zuccotti Giacomo 
              di rinunciare e ritenere nelle tutte le eccezioni da esso messe 
              in campo nella lite, e sottomettersi in ogni circostanza ad eseguire 
              quelle prescrizioni governative tanto emanate che da emanare sulla 
              pubblica istruzione (49). Ma neppure dopo quest'atto di transazione 
              poté il Don Giacomo Zuccotti ottenere di essere riammesso 
              allo insegnamento dal quale era stato dispensato nel 1854. Presentò 
              egli un ricorso al Municipio, dichiarandosi disposto a dimostrare 
              col fatto che erano in esso cessate le circostanze le quali avevano 
              potuto consigliare la dispensa, e proponevasi determinatamente di 
              attendere colla voluta attività ed interessamento allo insegnamento 
              nel Comune nelle forme prescritte dai vigenti Regolamenti pregando 
              il Municipio a volerlo nominare a maestro di seconda elementare. 
              Il Municipio di Basaluzzo, con suo verbale 31 Luglio 1863, ad unanimità 
              di voti deliberava che, qualora, l'autorità scolastica superiore 
              credesse accordare al Don Giacomo Zuccotti la voluta autorizzazione, 
              non avrebbe avuta difficoltà di nominarlo per il prossimo 
              anno 1863-64. Invece il consiglio provinciale scolastico di Alessandria, 
              con sua determinazione 8 Settembre 1863, rifiutò la sua approvazione 
              alla nomina, mantenendo ferma la dispensa data al Don Giacomo nel 
              1854 per l'ulteriore servizio magistrale. E questi, di fronte a 
              ciò, prese il partito di rinunciare, come rinunciò 
              alla nomina che era stata in capo di lui fatta dal lascito Zuccotti. 
              Intanto rimaneva ancora l'altro investito, il Sacerdote Don Carlo 
              Agostino Zuccotti, il quale insegnava la prima classe elementare. 
              Esso non presentò alcun contrasto al Municipio, fu sempre 
              scrupoloso al proprio dovere, in guisaché, quando nel 1878, 
              stremato di forze per il lungo servizio chiese di essere coadiuvato, 
              fu dal Consiglio Comunale alli 16 Giugno 1878 ad unanimità 
              di voti presa la deliberazione di esonerarlo dall'obbligo della 
              scuola e di concedere la medesima annua pensione vitalizia di lire 
              250, colla condizione però che il Don Carlo Agostino Zuccotti 
              cedesse a favore del Comune i diritti del Beneficiario per quanto 
              riguardava i suoi diritti. E così fu fatto, fintanto che 
              nel marzo del 1880, si rese esso defunto.
             Vicende susseguite al lascito di Orazio Zuccotti
            La Cassa ecclesiastica a cui è ora succeduta l'Amministrazione 
              del Fondo per il Culto, ravvisando la fondazione Zuccotti siccome 
              un beneficio colpito dalla legge 29 maggio 1855 in seguito alla 
              rinuncia fatta dal Don Giacomo Zuccotti con atto 4 Ottobre 1864, 
              prendeva possesso effettivo dei beni da questi usufruiti, e provvide 
              all'adempimento dei pesi che erano a carico del rinunciante Don 
              Giacomo Zuccotti corrispondendo al Municipio di Basaluzzo l'annualità 
              delle lire 600 per lo stipendio del maestro della seconda classe 
              elementare. E ciò eseguì puntualmente fino al 1880. 
              Ma in questo tempo essendo deceduto anche l'altro investito, Don 
              Carlo Agostino Zuccotti, l'Amministrazione del fondo per il Culto, 
              la quale si affrettò ad immettersi al possesso della restante 
              parte dei beni, si astenne da ogni corresponsione a favore del Comune; 
              a questo quindi, l'obbligo di dover provvedere, come provvide, del 
              proprio, all'insegnamento elementare. Frattanto essendosi presentato 
              il sig. Francesco Zuccotti fu Bernardo, nella sua qualità 
              di patrono della Fondazione, a chiedere lo svincolo dei beni, invocando 
              la disposizione della legge 29 Maggio 1855, L'Intendente di Finanza 
              acconsentiva al chiesto svincolo, e dismissione dei beni, ma siccome, 
              la fondazione aveva per l'istituzione due beneficati, dei quali 
              uno aveva rinunciato prima del 3 Luglio 1870, e l'altro si rese 
              defunto dopo quella data, dispose che la metà della dote 
              dovesse svincolarsi colle norme della legge 29 Maggio 1855 a fronte 
              del fondo per il Culto, e l'altra metà a senso della legge 
              3 Luglio 1870 a fronte del Demanio, compreso l'obbligo dello svincolamento 
              di tenere rilevata, indenne ed illesa l'Amministrazione del Demanio 
              e quella del Fondo per il Culto da ogni domanda che potesse per 
              avventura da chiunque venire inferta. Così nello stesso giorno 
              addì 18 Aprile 1881 rogito Sangiacomo, furono stipulati due 
              distinti atti, l'uno in confronto, del Demanio dello Stato, col 
              n. 121 d'ordine e n. 598 di Repertorio; l'altro in confronto dell'Amministrazione 
              del Fondo per il Culto, col n.123 d'ordine, e n.595 del Repertorio. 
            
             Ammontare del lascito
            Ammontare del lascito Con questi due Atti venne l'ammontare complessivo 
              del valore dei beni della Fondazione calcolato in Lire 19.957,28, 
              sula metà del quale, di lire 9998,64 il Demanio dello Stato 
              percepì la tassa del 30% in lire 2993,28 senza deduzione 
              di pesi. Sull'altra metà invece l'Amministrazione del Fondo 
              per il culto si ritenne l'Ammontare della metà dei pesi calcolata 
              in lire6870. e sulle rimanenti L. 3108, 64 percepì inoltre 
              il terzo, in lire 1030, 21, in totale lire 7906,21, lasciando al 
              patrono il possesso ed il godimento dei beni. 
             Il lascito Zuccotti è nuovamente in lite
            Pregiudicata nei suoi interessi, la Comunità di Basaluzzo 
              fece ripetute pratiche tanto presso la pubblica Amministrazione, 
              come presso il Francesco Zuccotti, onde ottenere la ricognizione 
              ed il rispetto del suo diritto, ma i patti offerti non potendo dal 
              Comune venire assolutamente accettati, si vide esso costretto di 
              ricorrere ai Tribunali. Al quale effetto con atti d'usciere 24 Dicembre 
              1883 e 5 Gennaio 1884 chiamò tanto l'Amministrazione del 
              Fondo per il Culto quanto il signor Francesco Zuccotti avanti il 
              Tribunale civile di Novi Ligure. Nel termine fissato per la comparazione 
              la ridetta pubblica Amministrazione si presentò in giudizio 
              e fece atto di costituzione di procuratore. Il signor Francesco 
              Zuccotti invece non comparve; rinnovatagli la citazione a senso 
              e per gli effetti dell'art. 382 del Codice di Proc. Civ. si mantenne 
              contumace dando poi le sue deliberazioni in merito alle domande 
              del Comune, l'Amministrazione del Fondo per il Culto disse che non 
              poteva essa essere ricercata dagli Uffizi dipendenti dalle sostanze 
              comprese nell'atto di svincolo 18 Aprile 1851 a rogito SanGiacomo 
              portante il n. 121 de' ordine e 596 del Repertorio operatosi dallo 
              Zuccotti a senso e per gli effetti della Legge 3 Luglio 1870 in 
              confronto del Demanio dello Stato. Sostenne che solo il patrono 
              svincolato dovesse rispondere dell'adempimento degli Uffizi stessi. 
              In quanto a quelli gravitanti sulle sostanze svincolate coll'atto 
              18 Aprile 1881 n. 122 d'ordine e 595 del Repertorio; a senso della 
              Legge 29 Maggio 1855 in confronto dell'Amministrazione del Fondo 
              per il Culto, oppose che neppure dovesse rispondere; ed in tutti 
              i modi non sia tenuto a rispondere che degli interessi della somma 
              riservata nell'atto stesso di svincolo per l'adempimento dei pesi, 
              elevatisi a circa lire 300, depurati della tassa del 30% dall'imposta 
              di ricchezza mobile, dalle spese di Amministrazione, mentre li soprappiù 
              che per avventura fosse necessario provvedere ai detti pesi, dovesse 
              il Comune - credendo di avervi ragione - ricercarlo dal Francesco 
              Zuccotti, dal quale ultimo in tutti i modi avrebbe pur sempre ragione 
              la ridetta pubblica Amministrazione di essere tenuta rilevata a 
              indenne. Conchiuse l'Amministrazione stessa, perché rigettata 
              ogni contraria istanza ed eccezione, in via principale, dovesse 
              assolversi la convenuta Amministrazione del Fondo per il Culto, 
              di essere disposta a rappresentare l'annua somma di L. 300 depurata 
              dalla tassa del 30%; dalla tassa di ricchezza mobile, dalle spese 
              d'amministrazione, respingersi ogni maggiore istanza avversaria. 
              Ed in ogni caso dichiarare obbligato il signor Francesco Zuccotti 
              a tenere l'Amm. stessa rilevata di quanto debba rappresentare oltre 
              alle dette lire 300. A questo stato era la causa in procinto di 
              essere discussa alla udienza di spedizione fissata dal presidente 
              del Tribunale, allorché il sig. Francesco Zuccotti fece atto 
              di costituzione di procuratore, e deliberando in riguardo alla mancanza 
              nel medesimo di ogni diritto a poter pretendere per il mantenimento 
              dei due maestri, si riportava in proposito venne eccepito dall'Amm. 
              del Fondo per il Culto. Contestò che coloro i quali sono 
              succeduti all'Orazio Zuccotti fossero tenuti a pagare lo stipendio 
              dei maestri nominati dal Comune. Sostenne che il Comune non è 
              in diritto di pretendere che il Zuccotti paghi a sue mani uno stipendio 
              per maestri che non ha nominato. Disse che non vi ha in atti la 
              prova che il Comune medesimo abbia nominato e pagato maestri in 
              esecuzione della fondazione fatta dall'Orazio Zuccotti, ed aggiunse 
              che in ogni caso prima di volere che detto stipendio debba essere 
              corrisposto in ragione di lire 600 annue per cadun maestro, dovrebbe 
              stabilire che, deduzione fatta di quanto occorre per l'adempimento 
              degli altri pesi imposti dal fondatore, il reddito dei beni dalle 
              medesimo lasciati presenta ancora un margine, sufficiente al riguardo. 
              Conclude che il Francesco Zuccotti, in via principale assolversi 
              alle domande del Comune attore in sussidio. Mandare prima ed avanti 
              ogni cosa al Comune stesso di giustificare di aver esso provvisto 
              alla nomina e stipendio ai maestri in esecuzione delle disposizioni 
              testamentarie dell'Orazio Zuccotti, con dichiararsi fin d'ora che 
              lo stipendio di questi maestri non può essere corrisposto 
              in ragione di L. 600, che nel caso in cui il reddito dei beni annessi 
              alla fondazione dello stesso Orazio Zuccotti, presenti margine sufficiente, 
              detratto quanto occorre per l'adempimento di tutti gli altri pesi 
              inerenti alla fondazione stessa. Dichiaravasi in ogni caso irricevibile 
              la domanda di garanzia proposta dall'Amm. del Fondo per il Culto, 
              ed in ogni evento assolvere il Zuccotti dalla domanda stessa. Oppose 
              il Comune che essendo la causa ferma a ruolo di spedizione e chiamata 
              ben anco in discussione tardiva era la deliberazione del Francesco 
              Zuccotti e le conclusioni in essa assunte; non potendo egli ritardare 
              il corso del giudizio, non avrebbe dovuto prendere conclusioni differenti 
              da quelle assunte dall'altra parte convenuta, regolarmente comparsa. 
              Tuttavia la Comunità dichiarando di non essere contraria, 
              perché nella presente causa abbia a farsi la più vivida 
              luce, non dissentì al riaprimento del giudizio, con che però 
              lo Zuccotti avesse a rifondere le maggiori spese da lui occasionate, 
              per le quali fece la più formale riserva e protesta. L'Amm. 
              del Fondo per il Culto si associò alle osservazioni fatte 
              dal Comune per il rapporto alla tardiva comparizione del Francesco 
              Zuccotti. 
             Sentenza del tribunale di Novi Ligure
            Il Tribunale civile di Novi Ligure con sentenza 36 Maggio 1885, 
              così decise In applicazione degli articoli 179, 193,370,382 
              Codice Procedura civile, 1312 Codice Civile. Reietta ogni avversaria 
              istanza, eccezione e deduzione, assolve i convenuti Amministrazione 
              del Fondo per il Culto e Francesco Zuccotti dalla domanda dell'attore 
              Comune di Basaluzzo, e condanna quest'ultimo a rinfondare ai primi 
              le spese di causa, da liquidarsi dal signor Giudice di settimana 
              per difetto di parcella in atti, meno quelle occasionate dallo Zuccotti 
              in seguito alla sua tardiva comparizione che vengono poste a di 
              lui carico. Dichiara irricevibile la domanda di rilievo proposta 
              dall'Amministrazione del Fondo per il Culto in confronto dello Zuccotti; 
              compensate le relative spese di causa. 
             Appello del Comune di Basaluzzo alla Eccellenza Corte di 
              Casale
            Da questa sentenza appellatosi alla Corte di Casale, la Comunità 
              di Basaluzzo con atto d'usciere 20 Novembre 1885 nella parte in 
              cui assolve l'Amministrazione del fondo per il Culto ed il Francesco 
              Zuccotti dalle domande di esso Comune di Basaluzzo condanna il medesimo 
              a pagare ai primi le spese di causa. Contro il Francesco Zuccotti 
              fu d'uopo la rinnovazione della citazione ed egli aspettò 
              a comparire quando a sua volta l'Amm. del Fondo per il Culto, con 
              atto d'usciere 3 Gennaio 1886, appellò contro Zuccotti per 
              rapporto alla domanda di garanzia che non venne dal Tribunale accolta. 
              Il Comune di Basaluzzo fece delle produzioni nuove allo scopo di 
              vien meglio stabilire che la Fondazione Zuccotti da tempo antichissima 
              ha costantemente inservito per le scuole di prima e seconda elementare 
              del Comune, dedusse abbondantemente un capitolo di prova testimoniale 
              in proposito, e prese le conclusioni seguenti: CONCLUSIONE "Respinta 
              ogni contraria istanza eccezione e deduzione Previa ammissione, 
              bisognando, dell'infra tenirizzato capo di prova testimoniale, previe 
              quelle declaratorie che di diritto ed annessa occorrendo, la prescrizione 
              ordinaria favore dell'attrice appellante Comunirà di Basaluzzo; 
              Ripararsi la denunciata sentenza 26 Maggio 1885 del Tribunale Civile 
              di Novi Ligure nella parte in cui assolve l'Ammin. del Fondo per 
              il Culto, ed il Francesco Zuccotti dalla domanda del Comune di Basaluzzo, 
              e condanna quest'ultimo a rifondere ai primi le spese di causa, 
              ed in parziale riparazione della sentenza medesima; Condannarsi 
              solidariamente l'Ammin. del Fondo per il Culto ed il sig. Francesco 
              Zuccotti fu Bernardo, patrono svincolante, a dover provvedere, in 
              esecuzione dei pesi riportati dalla Pia Istituzione, cui dava vita 
              il fu Orazio Zuccotti di Basaluzzo, con testamento 31 Ottobre 1616, 
              rogato Rolando Ricci, al mantenimento ossia allo stipendio di due 
              maestri nel Comune di Basaluzzo per le scuole maschili di prima 
              e seconda elementare. E così, tenuti in solido lo stesso 
              Fondo per il Culto ed il signor Francesco Zuccotti al rimborso a 
              favore del Municipio di Basaluzzo dello stipendio che questi corrisponde 
              ai ridetti due maestri in una somma non inferiore alle lire 600 
              annuali per caduno, e ciò tanto per l'avvenire come, per 
              gli anni decorsi a partire dal 1880 in poi; Col favore delle spese 
              tutte si di primo che di secondo giudizio." 
             Prova testimoniale
            "Diranno i testi esaminandi per le cause di scienza aducende; 
              Che le scuole di fondazione Zuccotti, da trenta, quaranta e più 
              anni, ed anzi da tempo antichissimo, inservirono ormai sempre a 
              scuole pubbliche di prima e seconda elementare nel Comune di Basaluzzo, 
              ed a scarico del Comune medesimo, il quale appunto per questo provvedeva 
              gli oggetti di corredo. La unione dalle due cause a cui diedero 
              luogo i due appelli venne pronunciata con ordinanza presidenziale 
              sull'accordo delle parti in data 0 Febbraio 1886. Il lavoro di difesa 
              venne sostenuto dagli Egregi sv. Boccassino Francesco, ed avv. Caucino 
              Antonio e dall'avv. Minazzi Gio. Procuratore Colleggiato. I quali 
              atti sono pubblicati in un volume di pagine 157 portante l'epigrafe 
              La Fondazione Zuccotti in Basaluzzo e le leggi 29 Maggio 1855-15 
              Agosto 1867 e 3 Luglio 1870 per gli avv. Boccassino Fran. e Caucino 
              Antonio - Torino 1886. Tipografia subalpina S. Marino via Bertola 
              12. 
              Dalla gentilezza del Sacerdote Don Giacomo Zuccotti attualmente 
              maestro in Basaluzzo ne ebbi copia dalla quale ho stralciato gli 
              storici appunti relativi alle sopra riferite vertenze sulle Scuole 
              perciò mi trovo in dovere di rendere a Lui sentite azioni 
              di grazie.. Di altrettante azioni di grazie sono pur debitore al 
              sig. Consigliere C. Pio Bianchi non che all'Esimio sig. Segretario 
              del Municipio Pelucchi Nicola per i documenti e schiarimenti di 
              cui mi furono prodighi nel mio lavoruccio, dai quali ottenni pure 
              la definitiva sentenza pronunciata dall'Eccellentissima Corte di 
              Casale che qui pongo a chiusura del presente capo. 
             Sentenza della Corte d'Appello
            Reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione in riparazione 
              della sentenza 26 Maggio 1885 del Tribunale civile di Novi Ligure; 
              Condanna l'Amministrazione del Fondo per il Culto ed il sig. Zuccotti 
              Francesco fu Bernardo a dover provvedere, in esecuzione dei pesi 
              portati dalla pia istituzione cui dava vita il fu Orazio Zuccotti 
              di Basaluzzo con testamento 31 Ottobre 1816, rogato Rolando Ricci, 
              al mantenimento ossia allo stipendio di due maestri nel Comune di 
              Basaluzzo stesso per le scuole maschili di prima e seconda elementare. 
              E così tenuti rispettivamente in eguale porzione al rimborso 
              a favore del Municipio di Basaluzzo dello stipendio che questi corrisponde 
              ai detti due maestri in una somma non maggiore alle annuali lire 
              seicento per caduno; e ciò tanto per l'avvenire come per 
              gli anni decorsi a partire dal 1880 in poi. Spese di primo e secondo 
              giudizio compensate. Casale, venticinque febbraio mille ottocento 
              ottantasette. Firmati Pavese ff. Presidente R. Tripoli Miglio Fochesato 
              Bernasconi estensore Guaschino - V. Canc. Agg. Pubblicata la sentenza 
              suestesa nell'udienza d'oggi del sottoscritto nella conformità 
              di legge. Casale, 25 Febbraio 1887 Firmato Guaschino V. Canc. Agg. 
              Registrata a Casale il primo marzo 1887 n. 256, Vol. 49 esatte lire 
              dodici. Sottoscritto: Vernoni, ricevitore Per autentico di copia 
              conforme Casale, 5 marzo 1887 Il Cancelliere Berti 
            
              Ho ravvisato più opportuno di narrare tutte le fasi a cui 
              andò soggetto il lascito Zuccotti, dalla sua origine sino 
              ai giorni nostri, senza interruzioni cronologiche, perché 
              parmi che al lettore riuscirà più gradito perché 
              più chiaro. P.V.